Legea 514 - italiana

LEGGI E DECRETI
IL PARLAMENTO DELLA ROMANIA

LA CAMERA DEI DEPUTATI IL SENATO

LEGGE
Riguardante l'organizzazione e l'esercitazione della professione di consigliere giuridico


Il Parlamento della Romania adotta la presente legge.

CAPITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Il consigliere giuridico garantisce la difesa dei diritti degli interessi legitimi dello stato, delle autorità pubbliche centrali e locali, delle istituzioni pubbliche e di interesse pubblico, delle altre persone giuridiche di diritto pubblico, nonchè delle persone giuridiche di diritto privato, nel servizio delle quali si trova e conformemente alla Costituzione ed alle leggi ii.
Art. 2 - Il consigliere giuridico può venir nominato nella posizione e assunto nel lavoro, a norma di legge.
Art. 3 - (1) Il consigliere giuridico nominato in funzione ha lo statuto del funzionario, a seconda della posizione e della categoria di codesta.
(2) Il consigliere giuridico assunto nel lavoro ha lo statuto di dipendente.
Art. 4 - Il consigliere giuridico, nella sua attività, offre consulenza e la rappresentazione dell'autorità o dell'istituzione pubblica nel servizio della quale si trova o con la quale ha rapporti di lavoro, difende i diritti e gli interessi legitimi di codesti nei loro rapporti con le pubbliche autorità, con le istituzioni di qualsiasi natura e con qualsiasi persona giuridica o fisica, romena o straniera: conformemente alla legge ed ai regolamenti specifici dell'unità, vidima e contrassegna gli atti a carattere giuridico.
Art. 5 - I consiglieri giuridici possono costituire delle associazioni professionali a fine di difendere e di promuovere gli interessi personali, ai sensi della legge riguardante l'associazione e la costituzione delle persone giuridiche.
Art. 6 - I consiglieri giuridici hanno i diritti e gli obblighi previsti per legge conformemente allo statuto professionale ed ai regolamenti legali riguardanti la persona giuridica nel servizio della quale si trovano o con la quale hanno rapporti di lavoro.
Art. 7 - L'attività di consigliere giuridico è considerata anzianità nel lavoro giuridico nelle posizioni di magistrato, avvocato, notaio pubblico o altre posizioni giuridiche, ai sensi dei provvedimenti specifici a ciascuna di queste professioni.

CAPITOLO II
L'ottenimeno e la cessazione della qualità di consigliere giuridico

Art. 8 - Può essere consigliere giuridico colui che osserva le seguenti condizioni:
a) è cittadino romeno ed ha il domicilio in Romania;
b) ha l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) è laureato di una facoltà di giurisprudenza;
d) è atto dal punto di vista medico per esercitare la professione; questa condizione va comprovata in base ad un certificato medico rilasciato a norma di legge;
e) non si trova in nessuno dei casi di indegnità previsti dalla presente legge.
Art. 9 - ‘E indegno di essere consigliere giuridico:
a) colui che è stato condannato definitivamente per aver commesso un reatto il quale potrebbe apportare un'offesa alla professione di consigliere giuridico;
b) colui che, nell'esercitazione della professione di consigliere giuridico, ha commesso arbitri tramite i quali sono stati infranti dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, stabilite tramite decisione giuridica irrevocabile;
c) colui che è dichiarato indegno per qualsiasi altra ragione di legge.
Art. 10 . L'esercitazione della professione di consigliere giuridico è incompatibile con:
a) la qualità di avvocato;
b) le attività che recano pregiudizio alla dignità ed all'indipendenza della professione di consigliere giuridico o che non rispettano il costume;
c) qualsiasi altra professione autorizzata o stipendiata nel paese o all'estero;
d) la posizione e l'attività di amministratore o di liquidatore all'interno delle pratiche di reorganizzazione e di liquidazione giudiziale;
e) l'attività pubblicistica stipendiata;
f) altre incompatibilità previste per legge o risultate da un conflitto di interesse, a norma di legge.
Art. 11 - L'esercitazione della professione di consigliere giuridico è compatibile con:
a) l'attività didattica universitaria e di indagine giuridica, l'attività letteraria, culturale e pubblicistica non-stipendiata;
b) la funzione di arbitrio, mediatore o perita, a norma di legge ed osservando i provvedimenti legali riguardanti il conflitto di interessi;
c) la partecipazione a commissioni di studi, di elaborazione dei proietti di regolazioni giuridiche.
Art. 12 - (1) Al debutto dell'esercitazione della professione, il consigliere giuridico eseguisce in modo obbligatorio uno stage di preparazione professionale con la durata di 2 anni, periodo in cui ha la qualità di consigliere giuridico tirocinante.
(2) Le condizioni dell'esecuzione dello stage, la messa a disposizione del consigliere giuridico orientatore, la definitivazione e le altre condizioni durante lo stage sono quelle previste nella legge per l'esercitazione della professione di avvocato e nello statuto professionale di costui, le quali vengono applicate in modo adeguato.
(3) Inoltre, in quanto riguarda la definitivazione nella posizione di consigliere giuridico, a seconda dell'anzianità nelle altre professioni giuridiche, vengono applicati in modo adeguato i provvedimenti della Legge n. 51/1995 per l'organizzazione e l'esercitazione della professione di avvocato.
(4) I diritti e gli obblighi del consigliere giuridico tirocinante sono quelli previsti nell'atto di nomina o nel contratto di lavoro, incluso tutti gli altri diritti della posizione, per la durata dello stage.
Art. 13 - (1) Il consigliere giuridico tirocinante può inoltrare conclusioni presso la corte di giustizia e presso i tribunali come istanza di fondo, presso gli organi di indagine penale, nonchè presso qualsiasi altro organo amministrativo avente compiti giurisdizionali.
(2) Il consigliere giuridico definitivo può inoltrare conclusioni presso le corti giuridiche di qualsiasi grado, presso gli organi di indagine penale, nonchè presso tutte le autorità e organi amministrativi aventi compiti giurisdizionali.
Art. 14 - Il consigliere giuridico, nelle conclusioni orali o scritte, è tenuto di sostenere con dignità e competenza i diritti e gli interessi legitimi dell'autorità o della persona giuridica che rappresentano e di osservare le norme di deontologia professionali previste dalla legge per l'organizzazione e l'esercitazione della professione di avvocato e dallo statuto di codesta professione.
Art. 15 - Le evidenze dell'attività del consigliere giuridico, gli atti ed i documenti vengono mantenuti da costui, ai sensi dei regolamenti riguardanti l'attività della persona giuridica nel servizio della quale si trova.
Art. 16- Il consigleire giuridico è tenuto di osservare le disposizioni legali riguardanti gli interessi contrari nella stessa causa oppure in cause connesse oppure al conflitto d'interessi che la persona giuridica a cui rappresenta possa avere; inoltre, è tenuto di mantenere il segreto e la riserbatezza della sua attività, ai sensi di legge.
Art. 17 - Il consigliere giuridico risponde giuridicamente per l'infrangimento degli obblighi professionali, ai sensi della legge e dei regolamenti specifici del campo dell'attività della persona giuridica nel servizio della quale si trova.
Art. 18 - Le autorità e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, le quali assumono consiglieri giuridici debuttanti, fruiscono dei regolamenti finanziari favorevoli previsti per legge.
Art. 19 - I consiglieri giuridici dalle strutture dell'amministrazione pubblica distrittuale e locale sono tenuti di offrire consulenza ed assistenza giuridica, su richiesta, ai consigli comunali e ai comuni, mentre la rappresentazione di codesti può venir effettuata in base alla delega rilasciata dal Sindaco.

CAPITOLO III
L'organizzazione e la protezione delle professioni di consigliere giuridico

Art. 20 - (1) Ai sensi delle condizioni previste all'art. 5, i consiglieri giuridici si possono associare in strutture distrittuali, in base a rami oppure a campi di attività, a seconda degli interessi professionali e, a seconda del caso, a livello nazionale, osservando la legge riguardante le associazioni e le fondazioni.
2) Le forme di associazione e di organizzazione a livello distrittuale e a livello nazionale vengono stabilite tramite lo statuto dell'associazione previsto per legge.
3) La costituzione delle associazioni professionali ha alla base i principi costituzionali del diritto di associazione ed i regolamenti legali riguardanti l'associazione e la costituzione di persone giuridiche.
Art. 21 - L'associazione professionale dei consiglieri giuridici mantiene l'evidenza di costoro in condizioni simili all'evidenza degli ordini degli avvocati.
Art. 22 - (1) Il consigliere giuridico risponde in via disciplinare per l'inosservanza dei provvedimenti della presente legge e della regolazione legale riguardante l'attività della persona giuridica nel servizio della quale si trova.
(2) La constatazione della trasgressione disciplinare, l'indagine di codesta, la pratica di giudizio e le sanzioni disciplinarie sono quelle previste nella regolazione specifica per la persona giuridica nel servizio della quale il consigliere giuridico si trova.
(3) L'autorità disciplinare può venir avvertita da parte della persona lesa o, a seconda del caso, da parte dell'associazione professionale.
Art. 23 - Nella sua attività professionale, il consigliere giuridico gode della protezione della legge, in base alle condizioni previste dalla legge per l'organizzazione e l'esercitazione della professione di avvocato.

CAPITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - (1) La presente legge entra in vigore in termine di 3 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.
(2) In termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità pubbliche, le enti e tutte le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato eseguiranno le modifiche previste dalla presente legge nell'inquadrare e stablire lo statuto, i diritti e gli obblighi dei consiglieri giuridici che hanno già nominati oppure assunti nel loro servizio.
Art. 25 - (1) Le associazioni professionali veranno costituite e gli statuti di costoro veranno adottati in termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni professionali esistenti dei giureconsulti e dei consiglieri giuridici cessano la loro attività.
Art. 26 - Le evidenze dei consiglieri giuridici ed il permanente aggiornamento di costoro verranno realizzati da parte delle associazioni professionali a fine di ogni anno e veranno communicati alla prefettura, al consiglio distrittuale, alle corti giuridiche, agli organi di indagine penale ed all'ordine degli avvocati del rispettivo distretto.
Art. 27 - Alla data di entrata in vigore della presente legge viene abrogato il Decreto n. 143/1995 riguardante l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giuridici, pubblicato nel Bolletino Ufficiale, Parte I, n. 8 del 30 aprile 1995, con le successive modifiche, nonchè qualsiasi altra disposizione contraria.

La presente legge è stata adottata nel Senato nella seduta del 22 maggio 2003, osservando i provvedimenti dell'art. 74 comma (1) della costituzione della Romania.

 

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